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IL COMITATO ESECUTIVO DI DIREZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ESTERA, nell'utilizzo dell'attribuzione ad esso conferita dall'art. 7, punto IX del Decreto n. 10.044, del 4 ottobre 2019, e tenuto conto degli articoli 1.2 e 1.3 dell'Accordo sull'agevolazione degli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio, promulgato con decreto n. 9.326, del 3 aprile 2018, e vista la deliberazione della sua 196a Assemblea Ordinaria, tenutasi il 15 luglio 2022, delibera:
Art. 1 Il servizio digitale di informazioni sul commercio estero brasiliano è istituito sul Portale Unico del Commercio Estero del Sistema Integrato di Commercio Estero – Siscomex.
§ 1 Il servizio di cui al caput deve presentare, senza pregiudizio per gli altri, le seguenti informazioni sulle operazioni di commercio estero:
I – manuali di procedura per l'importazione, l'esportazione e il transito doganale, che coprono le fasi del trattamento amministrativo e dello sdoganamento;
II – orari di apertura degli enti e delle pubbliche amministrazioni nei diversi luoghi in cui operano, nonché recapiti;
III – moduli e documenti richiesti, anche su supporti digitali, e accesso ai sistemi governativi necessari per l'elaborazione delle operazioni di importazione, esportazione e transito doganale;
IV – imposte sul commercio estero e misure di difesa commerciale in vigore applicate su o in connessione con le importazioni, le esportazioni e il transito;
V – regole per la classificazione o valutazione delle merci ai fini doganali;
VI – leggi, regolamenti e decisioni amministrative di portata generale in materia di norme di origine;
VII – restrizioni o divieti all'importazione, all'esportazione e al transito doganale;
VIII – disposizioni in materia sanzionatoria in caso di inosservanza delle formalità nelle fasi del trattamento amministrativo e dello sdoganamento;
IX – procedure di ricorso o di riesame delle decisioni amministrative;
X – procedure di correzione degli errori nelle fasi di trattamento amministrativo e di sdoganamento;
XI – accordi o parti di accordi internazionali in materia di importazione, esportazione o transito doganale;
XII – procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari; e
XIII – procedure semplificate di importazione, esportazione e transito doganale.
§ 2 Spetterà alla Segreteria del Commercio Estero – Secex, della Segreteria Speciale per il Commercio Estero e gli Affari Internazionali, e alla Segreteria Speciale delle Entrate Federali del Brasile – RFB, entrambi del Ministero dell'Economia, amministrare il servizio di cui al caput.
§ 3 Gli organi e gli enti della Pubblica Amministrazione federale con attribuzioni giuridiche in materia di commercio estero sono tenuti ad aggiornare, in collaborazione con gli organismi di cui al § 2, le informazioni relative alle materie di loro competenza.
§ 4 Il servizio menzionato nel caput non invalida la fornitura di informazioni su altri siti web governativi.
§ 5º Ove possibile, le informazioni di cui al §1 saranno rese disponibili anche in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Art. 2 Deve essere messo a disposizione, nel servizio di cui all'art. 1, centro informazioni per rispondere alle domande presentate dai governi, da coloro che sono coinvolti in operazioni di commercio estero e altri interessati alle informazioni di cui al § 1 dell'art. 1°.
§ 1 Il conferimento dei dati sarà gratuito e la consultazione avverrà attraverso un modulo digitale accessibile attraverso il servizio di cui all'art. 1°.
§ 2 La trattazione dei quesiti posti non configura processi di consultazione amministrativa che hanno specifiche disposizioni degli organi e degli enti della Pubblica Amministrazione Federale, non generando alcuno degli effetti attribuiti a tali processi.
§ 3 Le informazioni fornite dal centro informazioni non sostituiscono la normativa di riferimento né vincolano la Pubblica Amministrazione.
§ 4 Le richieste di accesso alle informazioni non riceveranno risposta:
I - generici;
II – sproporzionato o irragionevole;
III – che richiedano ulteriori analisi, interpretazioni o consolidamenti di dati e informazioni, o servizi di produzione o elaborazione dati che non sono di competenza dell'ente o dell'ente;
IV – riservato ai sensi della Legge 18 novembre 2011, n. 12.527;
V – relativo ai singoli processi e requisiti; o
VI – sulle situazioni che devono essere affrontate attraverso processi di consultazione amministrativa che hanno regolamenti specifici degli organi e degli enti della Pubblica Amministrazione federale.
Art. 3 Gli organi e gli enti della Pubblica Amministrazione federale con attribuzioni giuridiche in materia di commercio estero integrano il centro d'informazione di cui all'art. 2° per soddisfare le richieste relative alle proprie competenze.
§ 1 Gli organi e gli enti della Pubblica Amministrazione federale definiranno, insieme al Secex e alla RFB, la forma ei mezzi per il trattamento e lo scambio di informazioni per soddisfare le esigenze menzionate nel caput.
§ 2 La qualificazione dei rispondenti degli enti che integreranno il centro d'informazione deve essere fatta prima della Secex.
§ 3 L'ente o ente preposto risponderà al richiedente entro i termini previsti dall'art. 11 della Legge n. 12.527 del 2011.
Art. 4. Spetterà al Comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi – CONFAC della Camera del commercio estero, in relazione ai servizi di cui agli artt. 1° e 2°:
I – emanare linee guida complementari;
II – monitorarne il funzionamento; e
III – rendere disponibili relazioni periodiche sul suo utilizzo.
Art. 5° Delibera Camex n. 78, del 2 ottobre 2013, è revocata.
Art. 6 La presente Delibera entra in vigore il 1° agosto 2022.
MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente del Comitato Supplente
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